Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Ricusazione – Presunta imparzialità del giudice per motivi che attengono esclusivamente allo svolgimento dell’attività istituzionale – Inammissibilità.

Una presunta parzialità del consigliere dell’Ordine chiamato a far parte del collegio giudicante in procedimento disciplinare, per ragioni che attengano esclusivamente allo svolgimento dell’attività istituzionale, non costituisce motivo per la ricusazione e, quindi, per l’astensione. (Decide conflitto di competenza sollevato dal Consiglio Ordine Roma, 7 dicembre 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Ricciardi), sentenza del 27 dicembre 1990, n. 132

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 27 Dicembre 1990 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 07 Dicembre 1989
Giurisprudenza CNF

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