Nell’ambito del procedimento disciplinare a carico di coloro che esercitano la professione forense, non è possibile per l’incolpato chiedere la ricusazione dell’intero consiglio dell’ordine. Tale istituto, infatti, avendo natura personale ed individuale, non può che riguardare il singolo o i singoli consiglieri, e non può investire collettivamente un intero consiglio dell’ordine poiché, in tal modo, l’incolpato verrebbe sottratto alla valutazione del suo giudice naturale. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna del 19 aprile 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 5 dicembre 1994, n. 149
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 149 del 05 Dicembre 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 19 Aprile 1993
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