Poiché la ricusazione riguarda il giudice come persona fisica è inammissibile, per giurisprudenza costante di questo Consiglio e della corte di Cassazione, la ricusazione di un intero collegio. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 24 gennaio 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Panuccio), sentenza del 27 gennaio 1996, n. 4
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 27 Gennaio 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 24 Gennaio 1994
0 Comment