Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Ricusazione – Dei soli singoli consiglieri e non dell’intero Consiglio dell’Ordine quale organo giudicante.

L’istituto dell’astensione può interessare la persona fisica dei singoli consiglieri e non il Consiglio dell’Ordine quale organo innanzi al quale pende il procedimento. (Decide conflitto di competenza sollevato dal Consiglio Ordine Roma, 7 dicembre 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Ricciardi), sentenza del 27 dicembre 1990, n. 132

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 27 Dicembre 1990 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 07 Dicembre 1989
Giurisprudenza CNF

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