È inammissibile il ricorso che sia stato presentato non al consiglio dell’ordine, a norma dell’art. 59 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, ma direttamente al Consiglio nazionale forense. (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione del C.d.O. di Roma del 5 novembre 1992 – 14 gennaio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 6 febbraio 1995, n. 10
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 10 del 06 Febbraio 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Gennaio 1993
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