Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Ricorso presentato direttamente al Consiglio nazionale forense – Inammissibilità.

Ai sensi dell’art. 59 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, coloro che intendano proporre impugnazione al Consiglio nazionale forense contro provvedimenti adottati dai Consigli dell’Ordine locali devono presentare ricorso presso gli uffici del Consiglio dell’Ordine che ha emesso la pronuncia. Quest’ultimo, espletati gli adempimenti del caso, trasmette gli atti al Consiglio nazionale forense. Pertanto, il ricorso presentato direttamente al Consiglio nazionale forense deve essere dichiarato inammissibile. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Reggio Calabria, 16 giugno 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Siciliani), sentenza del 23 aprile 1991, n. 61

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 61 del 23 Aprile 1991 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Calabria, delibera del 16 Giugno 1990
Giurisprudenza CNF

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