È inammissibile e improcedibile il ricorso per ricusazione presentato al consiglio dell’ordine e diretto a richiedere al Consiglio nazionale di proseguire nel procedimento disciplinare sino alla sua definizione. Non è infatti ravvisabile nella specie alcun provvedimento decisionale del consiglio suscettibile di impugnazione. (Dichiara inammissibile ricorso proposto in data 2 aprile 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Sanino), sentenza del 15 ottobre 1996, n. 132
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 15 Ottobre 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 02 Aprile 1993
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