Ai sensi dell’art. 50, legge n. 36 del 1934, la legittimazione attiva a ricorrere al Consiglio nazionale forense spetta solo al P.M. e al professionista nei cui confronti il procedimento è stato aperto, o si sarebbe potuto aprire. Non è quindi ammissibile il ricorso presentato da un terzo (nella specie il denunziante), sebbene interessato alla decisione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C d.O. di Milano, 23 giugno 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CAGNANI, rel. GUIDI), sentenza del 30 novembre 1995, n. 145
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 30 Novembre 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 23 Giugno 1994
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