Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Ricorso avverso decisione del C.d.O. – Deposito del ricorso direttamente presso il C.N.F. – Inammissibilità.

Il ricorso con cui si impugna una decisione del C.d.O. deve essere depositato a pena di inammissibilità presso gli uffici del C.d.O. che ha emesso la pronuncia e non presso il Consiglio nazionale forense. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rossano, 4 marzo 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Rossi), sentenza del 9 ottobre 1996, n. 125

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 09 Ottobre 1996 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Rossano, delibera del 04 Marzo 1995
Giurisprudenza CNF

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