Il ricorso con cui si impugna una decisione del C.d.O. deve essere depositato a pena di inammissibilità presso gli uffici del C.d.O. che ha emesso la pronuncia e non presso il Consiglio nazionale forense. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rossano, 4 marzo 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Rossi), sentenza del 9 ottobre 1996, n. 125
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 09 Ottobre 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Rossano, delibera del 04 Marzo 1995
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