Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Ricorso avverso decisione del C.d.O. – Deposito del ricorso direttamente presso il C.N.F. – Inammissibilità.

Il ricorso con cui si impugna una decisione del C.d.O. va depositato, a pena di inammissibilità, come previsto dall’art. 59 r.d.l. 37/34, presso gli uffici del C.d.O. che ha emesso la pronuncia, e non presso la segreteria del Consiglio nazionale forense. (Dichiara inammisibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 10 dicembre 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Caddeo), sentenza del 21 febbraio 1996, n. 23

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 21 Febbraio 1996 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 10 Dicembre 1993
Giurisprudenza CNF

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