Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Ricorso avverso decisione C.d.O. – Legittimazione attiva – Ricorso presentato dal terzo – Inammissibilità – Sussiste.

Ai sensi dell’art. 50 r.d.l. 1578/33, la legittimazione attiva a ricorrere al C.N.F., avverso le decisioni del C.d.O., spetta solo al professionista iscritto ed al P.M. Non è, quindi, ammissibile il ricorso presentato dal terzo, sebbene interessato alla decisione. (Dichiara inammissibile il ricorso, avverso decisione C.O. di Bologna, 22 settembre 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. D’Errico), sentenza del 15 maggio 1996, n. 71

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 71 del 15 Maggio 1996 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 22 Settembre 1993
Giurisprudenza CNF

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