Il ricorso al Consiglio nazionale forense avverso la decisione del consiglio dell’ordine territoriale deve essere presentato entro il termine stabilito dall’art. 50 r.d.l. n. 1578 del 1933. La violazione del termine contenuto nella citata norma comporta l’inammissibilità del ricorso. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 9 marzo 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CAGNANI, rel. GUIDI), sentenza del 19 dicembre 1995, n. 150
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 150 del 19 Dicembre 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 09 Marzo 1993
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