Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Ricorso al Consiglio nazionale forense – Legittimazione attiva.

Per l’art. 50 del R.D.L. 1933, n. 1578 non è legittimato a proporre ricorso al Consiglio nazionale forense avverso le decisioni che definiscono il procedimento disciplinare il privato che ha presentato un esposto contro il professionista. La legittimazione attiva al ricorso spetta solo al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello e al professionista iscritto all’Albo al quale sia stata irrogata la sanzione. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Palermo, 14 maggio 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Sanino), sentenza del 24 aprile 1993, n. 73

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 73 del 24 Aprile 1993 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 14 Maggio 1992
Giurisprudenza CNF

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