Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso presentato direttamente presso la segretaria del C.N.F. – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 59 del r.d. 37/34, che impone la presentazione del ricorso negli uffici del consiglio dell’ordine territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Aosta, 23 maggio 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Diego), sentenza del 23 dicembre 1996, n. 190

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 06 Dicembre 1996 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Aosta, delibera del 23 Dicembre 1996
Giurisprudenza CNF

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