La legittimazione a ricorrere al C.N.F. avverso la decisione del C.d.O. spetta soltanto al P.M. ed al professionista interessato e non, invece, al denunziante terzo privato cittadino, i cui interessi possono trovare tutela attraverso l’impugnativa del pubblico ministero. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 6 marzo 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Guidi), sentenza del 6 novembre 1996, n. 152
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 06 Novembre 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 06 Marzo 1995
0 Comment