Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Legittimazione all’impugnativa – Ricorso presentato dal terzo – Inammissibilità.

La legittimazione a ricorrere al Consiglio nazionale forense avverso le decisioni dei consigli dell’ordine spetta soltanto al pubblico ministero ed al professionista interessato e non, invece, al denunziante, terzo privato cittadino, i cui interessi possono trovare tutela attraverso l’impugnativa del pubblico ministero. (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione del C.d.O. di Lecce del 12 maggio 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Rossi), sentenza del 30 settembre 1995, n. 94

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 30 Settembre 1995 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 12 Maggio 1994
Giurisprudenza CNF

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