Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense che sia stato sottoscritto dal difensore, non munito di mandato speciale, e che manchi della sottoscrizione dell’incolpato; infatti, secondo il disposto dell’art. 60 u.c. r.d. 37/34, il professionista incolpato può difendersi personalmente, oppure farsi assistere da un avvocato iscritto all’albo speciale, munito di mandato speciale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 10 febbraio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Danovi), sentenza del 23 dicembre 1996, n. 191
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 191 del 23 Dicembre 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 10 Febbraio 1995
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