Ove il procuratore generale ravveda nel testo del ricorso proposto dal professionista al C.N.F. gli estremi di fatti aventi rilevanza penale, il C.N.F. deve disporre l’invio degli atti alla procura della Repubblica di Roma, competente territorialmente, affinché valuti la sussistenza o meno di ipotesi di reato. (Dichiara inammissibile ricorso avverso risultati elezioni C.d.O. di Reggio Emilia, per il biennio 1996-1997, proclamati il 25 gennaio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Caddeo), sentenza del 17 settembre 1996, n. 108
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 17 Settembre 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Reggio Calabria, delibera del 25 Gennaio 1996
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