Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto a quello penale e pertanto non è necessaria la sospensione del primo in attesa della definizione del secondo, soprattutto quando i fatti disciplinarmente rilevanti risultino già acclarati in atti. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Salerno, 10 giugno 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CAGNANI, rel. DE MAURO), sentenza del 19 dicembre 1995, n. 151
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 19 Dicembre 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Salerno, delibera del 10 Giugno 1992
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