Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto a quello penale e pertanto non è necessaria la sospensione del primo in attesa della definizione del secondo, soprattutto quando i fatti disciplinarmente rilevanti risultino già acclarati in atti. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari dell’1 ottobre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ff. PANUCCIO, rel. DANOVI), sentenza del 6 novembre 1995, n. 112
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 112 del 06 Novembre 1995 (estinzione) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 01 Ottobre 1993 (cancellazione)
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