Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Rapporti con il procedimento penale – Pregiudizialità – Non sussiste.

Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto a quello penale e pertanto non è necessaria la sospensione del primo in attesa della definizione del secondo, soprattutto quando i fatti disciplinarmente rilevanti risultino già acclarati in atti. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari dell’1 ottobre 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ff. PANUCCIO, rel. DANOVI), sentenza del 6 novembre 1995, n. 112

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 112 del 06 Novembre 1995 (estinzione) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 01 Ottobre 1993 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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