Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Rapporti col procedimento penale – Pregiudizialità – Non sussiste.

Non sussiste pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello amministrativo che si svolge innanzi al consiglio dell’ordine per la valutazione di un comportamento del professionista dal punto di vista disciplinare. Pertanto, se i fatti sono pacificamente accertati, può procedersi al giudizio disciplinare senza dover attendere la definizione del procedimento penale. (Rigetta il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Aosta del 19 luglio 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Lubrano), sentenza del 13 ottobre 1995, n. 103

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 13 Ottobre 1995 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Aosta, delibera del 19 Luglio 1994 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment