È inammissibile il ricorso presentato al Consiglio nazionale forense da un privato, contro un provvedimento di archiviazione del Consiglio dell’Ordine locale. Infatti, ai privati non è attribuito alcun potere di impugnazione rispetto ai provvedimenti di archiviazione. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Vicenza, 28 novembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Vacirca), sentenza del 11 febbraio 1992, n. 35
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 11 Febbraio 1992 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 28 Novembre 1989
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