L’insussistenza di elementi probatori, posti a sostegno del provvedimento disciplinare, comporta necessariamente l’assoluzione dell’incolpato da ogni imputazione ed il conseguente annullamento della decisione adottata. (Accoglie ricorso, in sede di giudizio di rinvio, avverso decisione del C.d.O. di Perugia del 27 giugno 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ff. PANUCCIO, rel. LUBRANO), sentenza del 6 novembre 1995, n. 120
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 06 Novembre 1995 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 27 Giugno 1991
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