A norma dell’art. 50 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, la legittimazione a ricorrere al Consiglio nazionale forense avverso una decisione dei consigli dell’ordine spetta soltanto al pubblico ministero o all’interessato, vale a dire al professionista nei cui confronti è stata disposta – o si sarebbe potuta disporre – l’apertura del procedimento disciplinare e non, invece, al denunziante, i cui interessi possono – se del caso – trovare tutela attraverso l’impugnativa del pubblico ministero. (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione del C.d.O. di Milano del 25 giugno 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Buccico), sentenza del 3 maggio 1995, n. 59
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 59 del 03 Maggio 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 25 Giugno 1992
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