Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Procedimento di primo grado avanti il Consiglio Ordine – Azione penale – Decorrenza – Dal fatto o dal momento della sentenza penale definitiva.

Il periodo prescrizionale dell’azione disciplinare decorre, secondo la norma e la sua pacifica interpretazione, dal giorno in cui si è verificata la trasgressione deontologica. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Pistoia, 22 settembre 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Casalinuovo), sentenza del 23 aprile 1991, n. 58

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 23 Aprile 1991 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera del 22 Settembre 1989
Giurisprudenza CNF

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