Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Procedimento di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Impugnazione – Carenza di motivazione – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense che sia carente di motivazione – intesa quest’ultima come l’insieme degli argomenti critici per mezzo dei quali la decisione viene contestata – e che anzi presenti l’affermazione esplicita di non voler criticare il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Taranto, 21 aprile 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Siciliano), sentenza del 28 febbraio 1992, n. 47

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 47 del 28 Febbraio 1992 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 21 Aprile 1990
Giurisprudenza CNF

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