Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Procedimento a carico di ex-componenti del Consiglio dell’Ordine – Competenza – Conflitto negativo – Art. 1 d.l.C.p.S. 28 maggio 1947, n. 597 – Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’incolpato.

È competente a procedere disciplinarmente a carico dell’incolpato il Consiglio dell’Ordine cui appartiene l’incolpato stesso, benché questi, all’epoca in cui si sono verificati i fatti ipoteticamente rilevanti sotto il profilo disciplinare, fosse componente del Consiglio dell’Ordine stesso.
L’art. 1 d.l.C.p.S. 28 maggio 1947, n. 597, che sottrae alla competenza del Consiglio dell’Ordine le questioni disciplinari riguardanti i suoi componenti, attribuendole al Consiglio costituito nella sede della Corte d’Appello più vicina, non si applica qualora, alla data della trasmissione degli atti, l’incolpato non sia più Consigliere dell’Ordine. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Perugia, 19 ottobre 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Landriscina), sentenza del 4 maggio 1991, n. 79

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 04 Maggio 1991 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 19 Ottobre 1989
abc, Giurisprudenza CNF

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