Non è necessaria per l’individuazione dell’illecito disciplinare la sussistenza dell’elemento intenzionale: ogni atto volontario e cosciente, obiettivamente contrario ai doveri di condotta gravanti sul professionista, è suscettibile di sanzione disciplinare. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 9 gennaio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Galati), sentenza del 8 novembre 1996, n. 153
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 153 del 08 Novembre 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 09 Gennaio 1995
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