La legge professionale stabilisce essenzialmente che, in assenza del Presidente, ne assume le funzioni il Consigliere più anziano; e del pari nell’assenza per astensione o per altro motivo di uno o più Consiglieri, l’organo giudicante può procedere ugualmente al giudizio ed emettere la decisione, alla sola condizione che sia raggiunto il numero legale dei componenti. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Foggia, 8 novembre 1986 e rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bari, 21 novembre 1985).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Botti), decisione del 9 gennaio 1988, n. 2
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 09 Gennaio 1988 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 08 Novembre 1986
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