Il termine prescrizionale stabilito dall’art. 51 r.d.l. 1578/33 è interrotto dalla notificazione della delibera di apertura del procedimento disciplinare e non decorre fino alla definizione del procedimento stesso (in applicazione anche dei principi generali posti dall’art. 2945 c.c., comma II). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 7 luglio 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Vinatzer), sentenza del 5 novembre 1996, n. 146
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 05 Novembre 1996 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 07 Luglio 1994 (cancellazione)
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