Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Omessa costituzione in giudizio – Decorrenza – Udienza di precisazione delle conclusioni.

Il termine di prescrizione quinquennale dell’azione disciplinare previsto dall’art. 51 del R.D.L. 1578/1933 decorre dal giorno dell’udienza di precisazione delle conclusioni davanti al G.I., nell’ipotesi in cui l’incolpazione faccia carico all’avvocato di avere omessa la costituzione in giudizio. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 11 ottobre 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Benedetto), sentenza del 28 settembre 1993, n. 108

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 28 Settembre 1993 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 11 Ottobre 1990
Giurisprudenza CNF

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