Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Notifica all’incolpato della delibera di apertura del procedimento – Interruzione della prescrizione – Sussiste.

Il decorso del termine di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati e procuratori è interrotto dalla notifica all’incolpato della delibera di apertura del procedimento e dai successivi atti ad esso correlati e non corre fino alla conclusione del procedimento stesso, in applicazione del principio generale sancito dall’art. 2745, secondo comma, codice civile. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova del 13 aprile 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Rossi), sentenza del 4 luglio 1995, n. 70

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 04 Luglio 1995 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 13 Aprile 1989
Giurisprudenza CNF

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