La prescrizione dell’azione disciplinare è interrotta dalla notifica all’incolpato della delibera di apertura del procedimento disciplinare, e non decorre nuovamente fino alla conclusione dello stesso. È quindi necessario che intervenga entro il termine di prescrizione soltanto la notifica della delibera di apertura del procedimento. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 16 settembre 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Cagnani), sentenza del 8 febbraio 1994, n. 5
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 08 Febbraio 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 16 Settembre 1991
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