Il termine di prescrizione dell’azione disciplinare viene interrotto non solo dalla delibera di apertura del procedimento e dalla relativa comunicazione all’incolpato, ma anche per effetto dei successivi atti del procedimento medesimo. (Rigetta ricorso, in sede di giudizio di rinvio, avverso decisione C.d.O. di Firenze, 19 dicembre 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Vinatzer), sentenza del 15 maggio 1996, n. 69
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 69 del 15 Maggio 1996 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 19 Dicembre 1990 (sospensione)
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