La decorrenza del termine di prescrizione dell’azione disciplinare è validamente interrotta sia dalla notifica della delibera del Consiglio dell’Ordine che dispone l’apertura di procedimento disciplinare, sia dalla fissazione del dibattimento. Tale decorrenza è altresì interrotta per effetto della pendenza di procedimento penale riguardante i medesimi fatti posti a base dell’azione disciplinare fino al momento in cui la relativa sentenza è divenuta definitiva. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Genova, 23 luglio 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CAGNANI), sentenza del 19 settembre 1989, n. 135
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 19 Settembre 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 23 Luglio 1987
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