Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Prescrizione dell’azione disciplinare – Termine iniziale di decorrenza – Mancato rendiconto al cliente delle somme percepite – Individuazione del termine iniziale di prescrizione col momento in cui il professionista effettivamente rende il conto al cliente – Legittimità.

Il termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti di coloro che esercitano la professione forense, non decorre fino a quando la condotta del professionista passibile di sanzione si sia protratta. Tale principio applicato all’ipotesi di omesso rendiconto al cliente delle somme percepite, individua il termine iniziale di decorrenza della prescrizione nel momento dell’effettiva rendicontazione al cliente delle somme percepite da parte dell’avvocato, a nulla rilevando le circostanze relative al duplice trasferimento dello studio del professionista e al mancato interessamento alla vicenda del cliente. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 5 marzo 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 5 dicembre 1994, n. 141

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 05 Dicembre 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 05 Marzo 1992
Giurisprudenza CNF

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