Nell’ambito del procedimento disciplinare il termine di prescrizione della relativa azione decorre dal giorno in cui si verifica la trasgressione deontologica o è cessata l’attività oggetto della incolpazione. Tale termine, pertanto, non inizia a decorrere fino a quando si sia protratta la condotta del professionista, commissiva od omissiva, passibile di sanzione. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo del 10 giugno 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. D’Arle), sentenza del 15 dicembre 1994, n. 162
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 162 del 15 Dicembre 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 10 Giugno 1990
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