E manifestatamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale della normativa contenuta nell’art. 51 del r.d.l. 1578/1933 laddove nel disciplinare la prescrizione dell’azione disciplinare non prevede anche l’interruzione del corso ditale termine.
Il professionista che si sia indebitamente appropriato di somma di cui aveva il possesso, spettante alla propria cliente, riconosciuta di menomate facoltà psichiche, e che abbia esercitato attività professionale partecipando anche ad una sola udienza, sebbene sospeso dall’esercizio della professione, compromette al massimo grado la sua reputazione e la dignità dell’intera classe forense e merita la radiazione dall’Albo. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Genova, 23 luglio 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CAGNANI), sentenza del 19 settembre 1989, n. 135
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 19 Settembre 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 23 Luglio 1987
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