Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Pendenza di procedura avanti il Consiglio dell’Ordine – Ricorso per ricusazione al Consiglio nazionale forense – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso per ricusazione al Consiglio nazionale forense contro l’intero Consiglio dell’Ordine, in costanza di pendenza del relativo giudizio avanti il Consiglio dell’Ordine a quo. (Dichiara inammissibile ricorso per ricusazione Consiglio Ordine Bari).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 10 agosto 1992, n. 96

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 96 del 10 Agosto 1992 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 10 Agosto 1991
Giurisprudenza CNF

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