La decisione disciplinare deve essere notificata, per costante giurisprudenza del Consiglio nazionale forense, al domicilio eletto dall’interessato. Tuttavia una diversa modalità di notificazione non ne determina la nullità qualora la notificazione medesima abbia raggiunto il suo scopo, come quando il destinatario ne sia venuto comunque a conoscenza ed abbia proposto, come nella specie, tempestivo ricorso al Consiglio nazionale forense. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 2 luglio 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Gazzara), sentenza del 17 novembre 1994, n. 113
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 17 Novembre 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 02 Luglio 1992
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