Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Norme regolatrici – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.

Il procedimento disciplinare dinnanzi al Consiglio dell’Ordine ha natura amministrativa e non giurisdizionale, come tale non può essere equiparato a quello penale. Di conseguenza va dichiarata non proponibile, e comunque manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale, per presunta violazione del diritto di difesa, dell’intera disciplina procedurale in quanto in essa i diritti dell’incolpato sono sufficientemente tutelati dalle norme che prevedono la contestazione specifica degli addebiti, la formalità della citazione, i termini di comparizione, la facoltà di farsi assistere da un difensore e la possibilità del ricorso al Consiglio nazionale forense. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trani, 10 giugno 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Passino), sentenza del 5 novembre 1990, n. 96

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 96 del 05 Novembre 1990 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 10 Giugno 1989 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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