Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Natura amministrativa dei Consigli dell’Ordine – Natura giurisdizionale del Consiglio Nazionale Forense.

I Consigli dell’Ordine sono organi di Enti pubblici autonomi e non possono essere considerati «giudici speciali», in violazione dell’art. 102 della Costituzione, in quanto l’esercizio delle funzioni disciplinari da parte di tali Consigli ha natura amministrativa e non giurisdizionale. Per quanto riguarda invece il Consiglio Nazionale Forense, esso è un organo che svolge funzioni giurisdizionali, mantenute in vigore dal disposto dell’art. 6 delle norme transitorie previste in fase di attuazione della nostra Carta Costituzionale. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bolzano, 20 marzo 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 30 novembre 1993, n. 159

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 159 del 30 Novembre 1993 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 20 Marzo 1992 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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