La mancata sottoscrizione del ricorso presentato al Consiglio nazionale forense provoca l’inammissibilità dell’atto. La legge professionale, infatti, per i principi generali che debbono governare il procedimento disciplinare, rinvia al codice di procedura civile, che prescrive la necessaria sottoscrizione degli atti in mancanza della quale gli atti sono nulli o inesistenti. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 22 maggio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Siciliano), sentenza del 28 febbraio 1992, n. 45
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 28 Febbraio 1992 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 22 Maggio 1989
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