La mancata promozione dell’azione penale per i reati di cui agli artt. 340 e 498 c.p. non è ostativa all’esercizio dell’azione disciplinare, poiché l’azione disciplinare è del tutto autonoma, diretta, com’è, a preservare i valori della classe forense: la mancata promozione di azione penale, a qualsiasi fatto dovuta, non può quindi paralizzare l’azione disciplinare. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Salerno, 15 luglio 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Buccico), sentenza del 6 novembre 1993, n. 121
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 06 Novembre 1993 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Salerno, delibera del 15 Luglio 1991
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