Non determina nullità della decisione la mancata audizione dei testi ammessi, quando risulti che il consiglio dell’ordine abbia ritenuto le testimonianze, anche per implicito, ininfluenti ai fini del giudizio e dalla motivazione emerga detta ininfluenza, per essere il collegio pervenuto all’accertamento completo del fatto da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite. (Accoglie ricorso avverso decisione del C.d.O. di Monza del 1o febbraio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. D’Arle), sentenza del 20 marzo 1995, n. 35
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 20 Marzo 1995 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 10 Febbraio 1993 (sospensione)
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