Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Mancanza del numero necessario perché il C.d.O. possa riunirsi e deliberare – Dichiarazione di competenza di altro C.d.O. – Legittimità – Sussiste.

Nel caso in cui venga a mancare il numero necessario perchè il consiglio dell’ordine possa validamente riunirsi e deliberare, competente a conoscere dell’istanza di ricusazione di un componente del predetto ordine e, in ogni caso, del procedimento disciplinare aperto nei confronti di colui che ha presentato l’istanza di ricusazione, è ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 55, co. 7 e ss. r.d. n. 37/1934 e 2, co. 2 d.l.C.p.S. n. 597/47, il consiglio dell’ordine costituito nella sede della Corte d’appello più vicina, al quale vanno perciò trasmessi gli atti del procedimento. (Dichiara la competenza del consiglio dell’ordine di Bologna).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 12 novembre 1994, n. 107

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 107 del 12 Novembre 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 12 Novembre 1993
Giurisprudenza CNF

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