Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Istanza di ricusazione – Competenza a deliberare – Effetti – Sospensione non automatica del procedimento in corso.

La proposizione dell’istanza di ricusazione non determina automaticamente la sospensione del procedimento in corso e la devoluzione della questione al giudice competente a decidere sulla ricusazione, poiché spetta sempre all’organo avanti al quale l’istanza viene proposta l’accertamento dell’esistenza e dell’ammissibilità dell’istanza di ricusazione stessa. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Catania, 14 giugno 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Landriscina), sentenza del 11 febbraio 1992, n. 36

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 11 Febbraio 1992 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 14 Giugno 1988 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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