L’omessa indicazione nell’intestazione della decisione dei consiglieri componenti il collegio giudicante, come pure dei capi di incolpazione, non dà luogo a nullità della decisione se comunque l’indicazione dei primi emerge esplicitamente dal verbale dell’ultima udienza, mentre per i secondi non può ritenersi esistente alcuna prescrizione formale. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Brindisi, 20 luglio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CAGNANI, rel. CASALINUOVO), sentenza del 19 dicembre 1995, n. 149
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 149 del 19 Dicembre 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Brindisi, delibera del 20 Luglio 1993
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