La corretta instaurazione del contradditorio nel procedimento disciplinare, con il rispetto del termine a comparire di cui all’art. 45 l.p.f., implica che tutti gli eventuali successivi rinvii a comparire possano essere disposti senza alcun termine minimo e che della loro conoscenza l’incolpato, correttamente invitato a comparire, debba farsi carico. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 16 luglio 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Buccico), sentenza del 8 febbraio 1994, n. 4
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 08 Febbraio 1994 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 16 Luglio 1992
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