La rinuncia all’impugnazione, validamente e ritualmente espressa dalla parte ricorrente e dal suo difensore, comporta, ex artt. 40 e 54 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, e artt. 59 ss. r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, la cessazione della materia del contendere. (Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla decisione Consiglio Ordine Torino, 8 luglio 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Pennetta), sentenza del 22 gennaio 1993, n. 71
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 71 del 22 Gennaio 1993 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 08 Luglio 1991
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